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lunedì 3 marzo 2014

Decreto art 25

Sono stabiliti nel Art 25 del medesimo decreto legge n. 179 del 2012.
  2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa,  di
seguito  «  start-up  innovativa  »,  e'  la  societa'  di  capitali,
costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una
Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le
cui azioni o quote rappresentative  del  capitale  sociale  non  sono
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 
  a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione
e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza  delle  quote  o
azioni rappresentative del capitale sociale e  dei  diritti  di  voto
nell'assemblea ordinaria dei soci; 
  b) e' costituita e  svolge  attivita'  d'impresa  da  non  piu'  di
quarantotto mesi; 
  c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 
  d)  a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della   start-up
innovativa, il totale del valore della produzione annua,  cosi'  come
risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato  entro  sei  mesi  dalla
chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; 
  e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
  f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente,  lo  sviluppo,
la  produzione  e  la  commercializzazione  di  prodotti  o   servizi
innovativi ad alto valore tecnologico e video aziendali; 
  g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 
  h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 
  1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per
cento del maggiore valore fra costo e valore totale della  produzione
della start-up innovativa. Dal computo per  le  spese  in  ricerca  e
sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di  beni
immobili. Ai fini di  questo  provvedimento,  in  aggiunta  a  quanto
previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra  le
spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo  sviluppo
precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo  del  business  plan,  le  spese  relative  ai  servizi   di
incubazione forniti da  incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le  spese  legali
per  la  registrazione  e  protezione  di  proprieta'  intellettuale,
termini e licenze d'uso.  Le  spese  risultano  dall'ultimo  bilancio
approvato e  sono  descritte  in  nota  integrativa.  In  assenza  di
bilancio nel primo anno di vita, la  loro  effettuazione  e'  assunta
tramite dichiarazione sottoscritta dal  legale  rappresentante  della
start-up innovativa; 
  2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,  in
percentuale  uguale  o  superiore  al  terzo   della   forza   lavoro
complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di
ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso
un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e
che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita'   di   ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia
o all'estero; 
  3) sia  titolare  o  depositaria  o  licenziataria  di  almeno  una
privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione   industriale,
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una
nuova varieta' vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale  e
all'attivita' di impresa.